Art. 16

Attuazione e registrazione delle modifiche

In vigore dal 19 dic 2018
Attuazione e registrazione delle modifiche 1.   Prima di ottenere l'approvazione o le informazioni di cui all', paragrafo 2, il gestore o l'operatore aereo può effettuare le attività di monitoraggio e comunicazione conformemente al piano di monitoraggio modificato qualora possa ragionevolmente presumere che le modifiche proposte non siano significative o qualora il monitoraggio condotto conformemente al piano di monitoraggio originale fornirebbe dati incompleti sulle emissioni. In caso di dubbio, il gestore o l'operatore aereo effettua tutti i monitoraggi e le comunicazioni e produce una documentazione intermedia in parallelo, basandosi sia sul piano di monitoraggio modificato sia su quello originale. 2.   Dopo aver ottenuto l'approvazione o le informazioni di cui all', paragrafo 2, il gestore o l'operatore aereo usa soltanto i dati riferiti al piano di monitoraggio modificato ed esegue tutti i monitoraggi e le comunicazioni esclusivamente sulla scorta di tale piano modificato, a partire dalla data in cui questa versione entra in vigore. 3.   Il gestore o l'operatore aereo registra tutte le modifiche apportate al piano di monitoraggio. Ciascun registro deve contenere: (a) una descrizione chiara della modifica apportata; (b) le ragioni dell'introduzione della modifica; (c) la data in cui la modifica è stata comunicata all'autorità competente ai sensi dell', paragrafo 1; (d) la data in cui l'autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui all', paragrafo 1, se disponibile, e la data dell'approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui all', paragrafo 2; (e) la data di inizio dell'applicazione del piano di monitoraggio modificato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni

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