Art. 16
Attuazione e registrazione delle modifiche
In vigore dal 19 dic 2018
Attuazione e registrazione delle modifiche
1. Prima di ottenere l'approvazione o le informazioni di cui all', paragrafo 2, il gestore o l'operatore aereo può effettuare le attività di monitoraggio e comunicazione conformemente al piano di monitoraggio modificato qualora possa ragionevolmente presumere che le modifiche proposte non siano significative o qualora il monitoraggio condotto conformemente al piano di monitoraggio originale fornirebbe dati incompleti sulle emissioni.
In caso di dubbio, il gestore o l'operatore aereo effettua tutti i monitoraggi e le comunicazioni e produce una documentazione intermedia in parallelo, basandosi sia sul piano di monitoraggio modificato sia su quello originale.
2. Dopo aver ottenuto l'approvazione o le informazioni di cui all', paragrafo 2, il gestore o l'operatore aereo usa soltanto i dati riferiti al piano di monitoraggio modificato ed esegue tutti i monitoraggi e le comunicazioni esclusivamente sulla scorta di tale piano modificato, a partire dalla data in cui questa versione entra in vigore.
3. Il gestore o l'operatore aereo registra tutte le modifiche apportate al piano di monitoraggio. Ciascun registro deve contenere:
(a)
una descrizione chiara della modifica apportata;
(b)
le ragioni dell'introduzione della modifica;
(c)
la data in cui la modifica è stata comunicata all'autorità competente ai sensi dell', paragrafo 1;
(d)
la data in cui l'autorità competente ha confermato di aver ricevuto la notifica di cui all', paragrafo 1, se disponibile, e la data dell'approvazione o della trasmissione delle informazioni di cui all', paragrafo 2;
(e)
la data di inizio dell'applicazione del piano di monitoraggio modificato in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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