Art. 14

Modifiche del piano di monitoraggio

In vigore dal 19 dic 2018
Modifiche del piano di monitoraggio 1.   Ogni gestore o operatore aereo verifica periodicamente se il piano di monitoraggio riflette la natura e il funzionamento dell'impianto o dell'attività di trasporto aereo, in conformità dell' della direttiva 2003/87/CE, e se è possibile migliorare la metodologia di monitoraggio. 2.   Il gestore o l'operatore aereo modifica il piano di monitoraggio, perlomeno nei casi qui di seguito specificati: (a) quando si verificano nuove emissioni, dovute allo svolgimento di nuove attività o all'uso di nuovi combustibili o materiali non ancora previsti nel piano di monitoraggio; (b) quando una variazione della disponibilità dei dati, dovuta all'impiego di nuovi tipi di strumenti di misurazione, metodi di campionamento o metodi di analisi o ad altre ragioni, comporta una maggiore accuratezza nella determinazione delle emissioni; (c) quando i dati ottenuti dalla metodologia di monitoraggio applicata in precedenza si sono rivelati errati; (d) quando la modifica del piano di monitoraggio migliora l'accuratezza dei dati comunicati, a meno che ciò risulti tecnicamente irrealizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati; (e) quando il piano di monitoraggio non è conforme alle prescrizioni del presente regolamento e l'autorità competente invita il gestore o l'operatore aereo a modificarlo; (f) quando è necessario dare seguito alle proposte di miglioramento del piano di monitoraggio contenute in una relazione di verifica.
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