Art. 55
Emettitori di entità ridotta
In vigore dal 19 dic 2018
Emettitori di entità ridotta
1. Gli operatori aerei che effettuano meno di 243 voli per periodo per tre periodi consecutivi di quattro mesi ciascuno e gli operatori aerei che effettuano voli per un totale di emissioni annue inferiore a 25 000 tonnellate di CO2 l'anno sono considerati emettitori di entità ridotta.
2. In deroga all', gli emettitori di entità ridotta possono stimare il consumo di carburante utilizzando gli strumenti messi in atto da Eurocontrol o da altre organizzazioni pertinenti, che sono in grado di elaborare tutte le informazioni utili riguardanti il traffico aereo ed evitare in tal modo sottostime delle emissioni.
Gli strumenti applicabili, compresa l'applicazione di fattori di correzione per compensare eventuali inaccuratezze nei metodi di modellazione, possono essere utilizzati solo previa approvazione della Commissione.
3. In deroga all', un emettitore di entità ridotta che intende utilizzare uno qualsiasi degli strumenti menzionati al paragrafo 2 del presente articolo può limitarsi a riportare nel piano di monitoraggio delle emissioni le seguenti informazioni:
(a)
le informazioni richieste ai sensi dell'allegato I, sezione 2, punto 1;
(b)
i dati comprovanti il rispetto delle soglie per emettitori di piccola entità fissate nel paragrafo 1 del presente articolo;
(c)
il nome o il riferimento dello strumento, di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che sarà usato per calcolare il consumo di carburante.
Un emettitore di entità ridotta è esonerato dall'obbligo di fornire i documenti giustificativi di cui all', paragrafo 1, terzo comma.
4. Se impiega uno degli strumenti di cui al paragrafo 2 e, durante un anno di comunicazione, supera la soglia specificata al paragrafo 1, l'operatore aereo deve darne tempestiva notifica all'autorità competente.
L'operatore aereo comunica tempestivamente all'autorità competente, a fini di approvazione, una modifica significativa del piano di monitoraggio ai sensi dell', paragrafo 4, lettera a), punto iv).
Tuttavia, l'autorità competente autorizza l'operatore aereo a continuare a utilizzare uno strumento di cui al paragrafo 2 se quest'ultimo dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che le soglie di cui al paragrafo 1 non sono mai state superate nei precedenti cinque periodi di comunicazione e non saranno superate a partire dal periodo di comunicazione successivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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