Art. 57
Determinazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro
In vigore dal 19 dic 2018
Determinazione dei dati relativi alle tonnellate-chilometro
1. L'operatore aereo che intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite ai sensi degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE monitora, negli anni di monitoraggio pertinenti a tali richieste, i dati sulle tonnellate-chilometro per tutti i voli di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE.
2. L'operatore aereo calcola i dati sulle tonnellate-chilometro moltiplicando la distanza, determinata secondo le disposizioni dell'allegato III, sezione 3, ed espressa in chilometri (km), con il carico utile, calcolato come somma della massa delle merci, della posta, dei passeggeri e del bagaglio imbarcato, espresso in tonnellate (t).
3. L'operatore aereo determina la massa delle merci e della posta sulla base della massa effettiva o standard riportata nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per i rispettivi voli.
Gli operatori aerei che non sono tenuti a tenere la documentazione sulla massa e sul bilanciamento propongono, nel piano di monitoraggio, una metodologia adeguata per determinare la massa delle merci e della posta, escludendo la tara di tutti i pallet e container che non costituiscono carico utile, e il peso in ordine di marcia.
4. L'operatore aereo determina la massa dei passeggeri applicando uno dei seguenti livelli:
a)
livello 1: si utilizza un valore predefinito di 100 kg per ogni passeggero compreso il bagaglio imbarcato;
b)
livello 2: si utilizza la massa dei passeggeri e del bagaglio imbarcato indicata nella documentazione sulla massa e sul bilanciamento per ciascun volo.
Tuttavia, il livello selezionato si applica a tutti i voli effettuati negli anni di monitoraggio pertinenti per le richieste trasmesse in virtù degli articoli 3 sexies o 3 septies della direttiva 2003/87/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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