Art. 59

Sistema di controllo

In vigore dal 19 dic 2018
Sistema di controllo 1.   Il gestore o l'operatore aereo definisce, documenta, applica e tiene aggiornato un sistema di controllo efficace per garantire che la comunicazione annuale delle emissioni e, se del caso, la comunicazione delle tonnellate-chilometro, stabilite sulla base delle attività riguardanti il flusso dei dati, non contengano inesattezze e siano conformi al piano di monitoraggio approvato e al presente regolamento. 2.   Il sistema di controllo di cui al paragrafo 1 consta dei seguenti elementi: (a) la valutazione dei rischi inerenti e dei rischi di controllo effettuata dal gestore o dall'operatore aereo, sulla base di una procedura scritta. (b) procedure scritte relative alle attività di controllo che sono finalizzate a mitigare i rischi individuati. 3.   Le procedure scritte correlate alle attività di controllo di cui al paragrafo 2, lettera b), prevedono quanto meno: (a) l'assicurazione della qualità degli strumenti di misura; (b) l'assicurazione della qualità del sistema informatico utilizzato per le attività riguardanti il flusso di dati, comprese le tecnologie informatiche di controllo delle procedure; (c) la separazione delle funzioni nelle attività riguardanti il flusso di dati e nelle attività di controllo e la gestione delle competenze necessarie; (d) gli esami interni e la convalida dei dati; (e) le rettifiche e i provvedimenti correttivi; (f) il controllo dei processi esternalizzati; (g) la tenuta dei registri e della documentazione, compresa la gestione delle versioni dei documenti. 4.   Il gestore o l'operatore aereo monitora l'efficacia del sistema di controllo, anche mediante esami interni e tenendo conto delle conclusioni del verificatore nel corso della verifica delle comunicazioni annuali delle emissioni e, se del caso, delle comunicazioni dei dati relativi alle tonnellate-chilometro, effettuata ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione. Se il sistema di controllo si rivela inefficace o non commisurato ai rischi individuati, il gestore o l'operatore aereo si adopera per migliorarlo e per aggiornare il piano di monitoraggio o le procedure scritte a esso sottese per le attività riguardanti il flusso dei dati, le valutazioni dei rischi e le attività di controllo, se del caso.
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