Art. 58
Attività riguardanti il flusso di dati
In vigore dal 19 dic 2018
Attività riguardanti il flusso di dati
1. Il gestore o l'operatore aereo stabilisce, documenta, applica e tiene aggiornate procedure scritte per le attività riguardanti il flusso di dati ai fini del monitoraggio e della comunicazione delle emissioni di gas serra e si accerta che la comunicazione annuale dei dati relativi alle emissioni ricavati dalle attività riguardanti il flusso di dati non contenga inesattezze e sia conforme al piano di monitoraggio, alle suddette procedure scritte e al presente regolamento.
Se l'operatore aereo intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite, in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE, per il monitoraggio e la comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro si applica anche il primo comma.
2. Le descrizioni delle procedure scritte per le attività riguardanti il flusso dei dati riportate nel piano di monitoraggio riguardano perlomeno i seguenti aspetti:
(a)
le informazioni di cui all', paragrafo 2;
(b)
l'identificazione delle fonti di dati principali;
(c)
ogni tappa del flusso di dati, dai dati primari alle emissioni annuali o ai dati sulle tonnellate-chilometro, che riflette la sequenza e l'interazione tra le attività riguardanti il flusso dei dati, ivi comprese le formule e le tappe per l'aggregazione dei dati pertinenti;
(d)
le fasi di trattamento pertinenti relative a ciascuna attività specifica riguardante il flusso dei dati, comprese le formule e i dati utilizzati per determinare le emissioni o i dati sulle tonnellate-chilometro;
(e)
i sistemi pertinenti di trattamento e di archiviazione dei dati elettronici utilizzati, nonché l'interazione tra tali sistemi e altre forme di immissione di dati, compreso l'inserimento manuale;
(f)
le modalità con cui sono comunicate gli esiti delle attività riguardanti il flusso di dati.
Storico versioni
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