Art. 60
Assicurazione della qualità
In vigore dal 19 dic 2018
Assicurazione della qualità
1. Ai sensi dell', paragrafo 3, lettera a), il gestore provvede affinché tutti gli apparecchi di misura siano tarati, regolati e controllati a intervalli periodici, nonché prima dell'uso, e affinché ne sia verificata la conformità alle norme in materia di misurazione riconducibili a norme internazionali esistenti in materia, conformemente alle prescrizioni del presente regolamento e in maniera proporzionata ai rischi individuati.
Qualora taluni componenti dei sistemi di misurazione non possano essere tarati, il gestore menziona tali componenti nel piano di monitoraggio e propone attività di controllo alternative.
Qualora gli apparecchi risultino non conformi ai requisiti di prestazione, il gestore provvede ad adottare rapidamente i provvedimenti correttivi necessari.
2. Per quanto concerne i sistemi di misurazione in continuo delle emissioni, il gestore applica i principi di assicurazione della qualità in conformità alla norma «Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici» (EN 14181), ed effettua, almeno una volta all'anno, misurazioni in parallelo realizzate secondo i metodi standard di riferimento da personale competente.
Se queste attività di assicurazione della qualità prevedono dei valori limite delle emissioni (ELV) come parametri necessari per i controlli della taratura e delle prestazioni, la concentrazione oraria media annua del gas a effetto serra è utilizzata come ELV in questi casi Qualora il gestore riscontri un mancato rispetto delle prescrizioni di assicurazione della qualità, ad esempio per quanto riguarda l'obbligo di ricalibrazione, deve darne comunicazione all'autorità competente e adottare i provvedimenti correttivi senza indebiti ritardi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:2066:oj#art-60