Art. 61

Assicurazione della qualità delle tecnologie dell'informazione

In vigore dal 19 dic 2018
Assicurazione della qualità delle tecnologie dell'informazione Ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b), il gestore o l'operatore aereo garantisce che il sistema informatico sia progettato, documentato, testato, messo in atto, controllato e sottoposto a manutenzione in modo da garantire un trattamento affidabile, accurato e tempestivo dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a). Il controllo del sistema informatico comprende il controllo dell'accesso, il controllo dei sistemi di back-up, il recupero dei dati, la continuità e la sicurezza.
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