Art. 63

Esami interni e convalida dei dati

In vigore dal 19 dic 2018
Esami interni e convalida dei dati 1.   Ai sensi dell', paragrafo 3, lettera d), e in base ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all', paragrafo 2, lettera a), il gestore o l'operatore aereo esamina e convalida i dati ottenuti dalle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'. L'esame e la convalida dei dati devono perlomeno comprendere: (a) la verifica della completezza dei dati; (b) il confronto tra i dati che il gestore o l'operatore aereo ha ottenuto, monitorato e comunicato nell'arco di svariati anni; (c) il confronto tra i dati e i valori ricavati da sistemi diversi di rilevazione dei dati operativi, compresi, se del caso, i seguenti confronti: i) il confronto tra i dati sugli acquisti di combustibili o di materiali con i dati sulle variazioni delle scorte e i dati sul consumo per i flussi interessati; ii) il confronto tra i fattori di calcolo determinati mediante analisi, calcolati o comunicati dal fornitore del combustibile o del materiale e i fattori di riferimento, nazionali o internazionali, per i combustibili o i materiali paragonabili; iii) il confronto tra le emissioni ottenute da metodologie fondate su misure e i risultati del calcolo di convalida ai sensi dell'; iv) il confronto tra dati aggregati e dati grezzi. 2.   Il gestore o l'operatore aereo garantisce, per quanto possibile, che i criteri per respingere i dati nell'ambito dell'esame e della convalida siano noti in anticipo. A tal fine suddetti criteri sono definiti nella documentazione concernente le relative procedure scritte.
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