Art. 63
Esami interni e convalida dei dati
In vigore dal 19 dic 2018
Esami interni e convalida dei dati
1. Ai sensi dell', paragrafo 3, lettera d), e in base ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all', paragrafo 2, lettera a), il gestore o l'operatore aereo esamina e convalida i dati ottenuti dalle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all'.
L'esame e la convalida dei dati devono perlomeno comprendere:
(a)
la verifica della completezza dei dati;
(b)
il confronto tra i dati che il gestore o l'operatore aereo ha ottenuto, monitorato e comunicato nell'arco di svariati anni;
(c)
il confronto tra i dati e i valori ricavati da sistemi diversi di rilevazione dei dati operativi, compresi, se del caso, i seguenti confronti:
i)
il confronto tra i dati sugli acquisti di combustibili o di materiali con i dati sulle variazioni delle scorte e i dati sul consumo per i flussi interessati;
ii)
il confronto tra i fattori di calcolo determinati mediante analisi, calcolati o comunicati dal fornitore del combustibile o del materiale e i fattori di riferimento, nazionali o internazionali, per i combustibili o i materiali paragonabili;
iii)
il confronto tra le emissioni ottenute da metodologie fondate su misure e i risultati del calcolo di convalida ai sensi dell';
iv)
il confronto tra dati aggregati e dati grezzi.
2. Il gestore o l'operatore aereo garantisce, per quanto possibile, che i criteri per respingere i dati nell'ambito dell'esame e della convalida siano noti in anticipo. A tal fine suddetti criteri sono definiti nella documentazione concernente le relative procedure scritte.
Storico versioni
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