Art. 46

Corroborazione mediante il calcolo delle emissioni

In vigore dal 19 dic 2018
Corroborazione mediante il calcolo delle emissioni Il gestore corrobora le emissioni determinate mediante una metodologia fondata su misure (a eccezione delle emissioni di N2O derivanti dalla produzione di acido nitrico e dei gas a effetto serra trasferiti a una rete di trasporto o in un sito di stoccaggio), calcolando le emissioni annue di ciascun gas a effetto serra in questione per le stesse fonti di emissioni e per gli stessi flussi di fonti. Non è obbligatorio applicare metodi fondati su un sistema di livelli.
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