Art. 44
Aggregazione dei dati
In vigore dal 19 dic 2018
Aggregazione dei dati
1. Il gestore calcola le medie orarie per ciascun parametro (compresi le concentrazioni e il flusso di gas effluenti) pertinente ai fini della determinazione delle emissioni mediante una metodologia fondata su misure utilizzando tutti i punti di rilevamento disponibili per quell'ora specifica.
Se è in grado di produrre dati per periodi di comunicazione più brevi senza incorrere in costi aggiuntivi, il gestore utilizza tali periodi per determinare le emissioni annuali conformemente all', paragrafo 1.
2. Se l'apparecchiatura impiegata per la misura in continuo di un parametro non funziona correttamente, è regolata male o è guasta per parte dell'ora o del periodo di comunicazione di cui al paragrafo 1, il gestore calcola la media oraria corrispondente in percentuale rispetto ai punti di rilevamento rimanenti per quell'ora specifica o per il periodo di comunicazione più breve, purché sia disponibile almeno l'80 % del numero massimo di punti di rilevamento per un parametro.
L', paragrafi da 2 a 4, si applica nel caso in cui sia disponibile meno dell'80 % del numero massimo di punti di rilevamento per un parametro.
Storico versioni
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