Art. 42

Norme e laboratori di misura

In vigore dal 19 dic 2018
Norme e laboratori di misura 1.   Tutte le misurazioni sono effettuate applicando metodi basati su: (a) la norma EN 14181 (Emissioni da fonti fisse – Assicurazione della qualità di sistemi di misurazione automatici); (b) la norma EN 15259 (Qualità dell'aria – Misurazione di emissioni da fonti fisse – Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione); (c) altre norme EN pertinenti, in particolare la norma EN ISO 16911–2 (Emissioni da fonti fisse – Determinazione automatica e manuale della velocità e della portata volumetrica nei dotti). In assenza di tali norme, i metodi utilizzati si basano su norme ISO o nazionali adeguate o norme appropriate pubblicate dalla Commissione. In assenza di norme pubblicate, si ricorre a progetti di norme adeguati, agli orientamenti dell'industria sulle migliori pratiche o ad altre metodologie scientificamente provate, limitando gli errori sistematici di campionamento e misura. Il gestore prende in considerazione tutti gli aspetti pertinenti del sistema di misura in continuo, ivi compresa l'ubicazione delle apparecchiature, la taratura, la misurazione, l'assicurazione della qualità e il controllo della qualità. 2.   Il gestore provvede affinché i laboratori che effettuano le misurazioni, le tarature e le valutazioni delle apparecchiature pertinenti per la misura in continuo delle emissioni (CEMS) siano laboratori accreditati conformemente alla norma EN ISO/IEC 17025 per i metodi analitici o le attività di taratura in questione. Se il laboratorio non è accreditato, il gestore si accerta che siano rispettate le prescrizioni equivalenti di cui all', paragrafi 2 e 3.
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