Art. 41
Livelli applicabili
In vigore dal 19 dic 2018
Livelli applicabili
1. Per ciascuna fonte di emissione di maggiore entità, il gestore applica le disposizioni seguenti:
(a)
nel caso degli impianti di categoria A, almeno i livelli di cui all'allegato VIII, sezione 2;
(b)
negli altri casi, il livello più elevato di cui all'allegato VIII, sezione 1.
Tuttavia, rispetto ai livelli specificati nel primo comma, il gestore può applicare un livello immediatamente inferiore agli impianti di categoria C e fino a due livelli più bassi per gli impianti di categoria A e B, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
2. Per le emissioni provenienti da fonti di minore entità, rispetto ai livelli specificati nel primo comma del paragrafo 1, il gestore può applicare un livello inferiore, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma del paragrafo 1 non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:2066:oj#art-41