Art. 39

Determinazione della frazione della biomassa e della frazione fossile

In vigore dal 19 dic 2018
Determinazione della frazione della biomassa e della frazione fossile 1.   Per i combustibili o i materiali misti, il gestore può considerare che la parte di biomassa sia pari a zero e applicare dunque una frazione fossile per difetto pari a 100 %, o determinare una frazione di biomassa a norma del paragrafo 2, applicando i livelli di cui all'allegato II, sezione 2.4. 2.   Qualora, in funzione del livello applicato, il gestore debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa, è tenuto a farlo sulla base di una norma pertinente e dei metodi analitici ivi prescritti, a condizione che il ricorso a detta norma e metodo di analisi sia approvato dall'autorità competente. Qualora, in funzione del livello applicato, il gestore debba effettuare analisi per la determinazione della frazione di biomassa, ma l'applicazione del primo comma non sia tecnicamente realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati, egli sottopone all'approvazione dell'autorità competente un metodo diverso per la determinazione della frazione di biomassa. Nel caso di combustibili e materiali derivanti da un processo di produzione con flussi in entrata definiti e tracciabili, il gestore può basare questa stima sul bilancio di massa del carbonio di origine fossile o del carbonio derivante dalla biomassa in entrata e in uscita del processo. La Commissione può fornire orientamenti in merito ad altri metodi di stima applicabili. 3.   In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 e dell', qualora sia stata stabilita la garanzia dell'origine in conformità all', lettera j), e all' della direttiva 2009/28/CE per il biogas immesso in una rete di distribuzione e successivamente rimosso, il gestore non ricorre ad analisi per la determinazione della frazione di biomassa.
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Determinazione della frazione della biomassa e della frazione fossile (Art. 39 Regolamento (UE) 2018/2066) — Testo vigente | Portale Normativo