Art. 30

Determinazione dei fattori di calcolo

In vigore dal 19 dic 2018
Determinazione dei fattori di calcolo 1.   Il gestore determina i fattori di calcolo sotto forma di valori per difetto oppure in base a un'analisi, a seconda del livello applicabile. 2.   Il gestore determina e comunica i fattori di calcolo sempre in riferimento allo stato del combustibile o del materiale impiegato per i dati d'attività, ossia allo stato in cui il combustibile o il materiale si trova al momento dell'acquisto o dell'utilizzo nel processo che genera le emissioni, prima di essere essiccato o comunque trattato ai fini dell'analisi di laboratorio. Se un approccio di questo tipo comporta costi sproporzionatamente elevati, o se è possibile ottenere una maggiore accuratezza, il gestore può sempre comunicare i dati d'attività e i fattori di calcolo in riferimento allo stato in cui sono svolte le analisi di laboratorio. L'operatore è tenuto a determinare la frazione di biomassa solo per i combustibili o i materiali misti. Per gli altri combustibili o materiali viene utilizzato il valore per difetto pari a 0 % per la frazione di biomassa dei combustibili o materiali fossili, e il valore per difetto pari a 100 % della frazione di biomassa per i combustibili o i materiali composti esclusivamente da biomassa.
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