Art. 31

Valori per difetti per i fattori di calcolo

In vigore dal 19 dic 2018
Valori per difetti per i fattori di calcolo 1.   Qualora determini i fattori di calcolo come valori per difetto, il gestore utilizza, conformemente ai requisiti del livello applicabile di cui agli allegati II e VI, uno dei seguenti valori: (a) i fattori per difetto e i fattori stechiometrici elencati all'allegato VI; (b) i fattori per difetto usati dallo Stato membro per il documento sull'inventario nazionale trasmesso al segretariato della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; (c) i valori riportati nella letteratura concordati con l'autorità competente, compresi i fattori per difetto pubblicati dall'autorità competente, che sono compatibili con i fattori di cui alla lettera b), ma sono rappresentativi di fonti più disaggregate per quanto concerne i flussi di combustibili; (d) i valori indicati e garantiti dal fornitore di un combustibile o materiale se il gestore può dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che il tenore di carbonio presenta un intervallo di confidenza al 95 % non superiore all'1 %; (e) i valori basati su analisi svolte in precedenza, se il gestore può dimostrare, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che tali valori sono rappresentativi per i futuri lotti del medesimo combustibile o materiale. 2.   Il gestore indica nel piano di monitoraggio tutti i valori per difetto impiegati. Nel caso in cui i valori standard subiscano cambiamenti da un anno all'altro, il gestore specifica nel piano di monitoraggio la fonte ufficiale applicabile del valore in questione. 3.   L'autorità competente può approvare una modifica ai valori standard di un fattore di calcolo nel piano di monitoraggio ai sensi dell', paragrafo 2, soltanto se il gestore dimostra che il nuovo valore per difetto permette di determinare le emissioni in maniera più accurata. 4.   Su richiesta del gestore, l'autorità competente può accettare che il potere calorifico netto e i fattori di emissione dei combustibili siano determinati usando i medesimi livelli richiesti per i combustibili commerciali standard, purché il gestore dimostri, perlomeno ogni tre anni, che l'intervallo pari all'1 % per il potere calorifico specificato è stato rispettato negli ultimi tre anni. 5.   Su richiesta del gestore, l'autorità competente può accettare che si consideri che il tenore stechiometrico di carbonio di una sostanza chimica pura rispetti un livello che altrimenti richiederebbe le analisi di cui agli articoli da 32 a 35, purché il gestore dimostri, in modo soddisfacente per l'autorità competente, che il ricorso a queste analisi comporterebbe costi sproporzionalmente elevati e che l'utilizzo del valore stechiometrico non comporterà una sottostima delle emissioni.
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