Art. 29

Sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore

In vigore dal 19 dic 2018
Sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore 1.   Se, in base a una valutazione dell'incertezza semplificata, l'uso di sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore, rispetto all'uso di sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo ai sensi dell', permette al gestore di applicare un livello perlomeno equivalente, fornisce risultati più affidabili e comporta meno rischi di controllo, il gestore può determinare i dati di attività mediante sistemi di misurazione che esulano dal suo controllo. A tal fine, il gestore può ricorrere a una delle seguenti fonti di dati: a) quantitativi riportati nelle fatture rilasciate da un partner commerciale, purché abbia luogo un'operazione commerciale tra due partner commerciali indipendenti; b) i valori forniti direttamente dai sistemi di misurazione. 2.   Il gestore garantisce la conformità al livello applicabile ai sensi dell'. A tal fine, l'errore massimo ammissibile in servizio ammesso dalla legislazione nazionale in materia di controlli metrologici legali per la transazione commerciale in questione può essere utilizzato come valore di incertezza senza fornire altre prove. Qualora gli obblighi previsti dalla legislazione nazionale in materia di controlli metrologici legali siano meno rigorosi di quelli previsti dal livello applicabile a norma dell', il gestore si fa confermare l'incertezza applicabile dal partner commerciale responsabile del sistema di misurazione.
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Sistemi di misurazione che esulano dal controllo del gestore (Art. 29 Regolamento (UE) 2018/2066) — Testo vigente | Portale Normativo