Art. 26

Livelli applicabili

In vigore dal 19 dic 2018
Livelli applicabili 1.   Nel definire i livelli applicabili per i flussi di fonti di minore e di maggiore entità, in conformità all', paragrafo 1, ciascun gestore, per determinare i dati di attività e ciascun fattore di calcolo, applica: a) almeno i livelli elencati nell'allegato V, per gli impianti di categoria A o quando è richiesto un fattore di calcolo per un flusso che è un combustibile commerciale standard; b) il livello più alto definito nell'allegato II nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). Per i flussi di maggiore entità, il gestore può tuttavia applicare un livello immediatamente inferiore, rispetto ai livelli specificati nel primo comma, per gli impianti di categoria C e fino a due livelli più bassi per gli impianti di categoria A e B, mantenendo perlomeno il livello 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello richiesto nel primo comma non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati. L'autorità competente può, per un periodo di transizione concordato con il gestore, autorizzare quest'ultimo ad applicare per i flussi di fonti di maggiore entità livelli inferiori rispetto a quelli specificati nel secondo comma, mantenendo perlomeno il livello 1, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni: (a) il gestore dimostra, in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente, che il livello previsto dal secondo comma non è tecnicamente realizzabile o determina costi sproporzionatamente elevati, e (b) il gestore fornisce un piano di miglioramento in cui precisa in che modo e entro quale termine sarà raggiunto almeno il livello previsto dal secondo comma. 2.   Per i flussi di fonti di minore entità, il gestore può tuttavia applicare un livello immediatamente inferiore rispetto ai livelli specificati nel primo comma del paragrafo 1, purché possa dimostrare in modo giudicato soddisfacente dall'autorità competente che il livello prescritto in questione non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati. 3.   Per i flussi di fonti de minimis, il gestore può determinare i dati di attività e ogni fattore di calcolo utilizzando stime prudenziali al posto dei livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari. 4.   Per il fattore di ossidazione e il fattore di conversione il gestore applica quanto meno i livelli più bassi di cui all'allegato II. 5.   Qualora l'autorità competente abbia autorizzato l'uso di fattori di emissione espressi in t CO2/t o t CO2/Nm3 per i combustibili e per i combustibili impiegati come elementi in entrata al processo o in bilanci di massa ai sensi dell', il potere calorifico netto può essere monitorato utilizzando stime prudenziali invece di ricorrere ai livelli, a meno che un determinato livello si possa applicare senza sforzi supplementari.
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