Art. 28
Sistemi di misurazione sotto il controllo del gestore
In vigore dal 19 dic 2018
Sistemi di misurazione sotto il controllo del gestore
1. Per determinare i dati di attività in conformità all', il gestore utilizza i risultati dei conteggi basati su sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo in seno all'impianto, purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:
a)
il gestore è tenuto a svolgere una valutazione dell'incertezza e garantisce che sia rispettata la soglia di incertezza del livello pertinente;
b)
il gestore deve accertarsi, perlomeno una volta all'anno e comunque dopo ogni taratura degli strumenti di misura, che i risultati della taratura moltiplicati per un fattore di adeguamento prudenziale siano confrontati con le soglie di incertezza pertinenti. Il fattore di adeguamento prudenziale si basa su una serie temporale appropriata di precedenti tarature dello strumento in questione o di strumenti di misura simili, in modo da tener conto dell'effetto di incertezza in servizio.
Qualora si osservi un superamento delle soglie dei livelli approvati ai sensi dell' o si rilevi che le apparecchiature non sono conformi ad altri requisiti, il gestore adotta tempestivamente dei provvedimenti correttivi e ne dà comunicazione all'autorità competente.
2. All'atto della notifica di un nuovo piano di monitoraggio o quando è necessario in ragione di una modifica apportata al piano di monitoraggio, il gestore fornisce all'autorità competente la valutazione dell'incertezza di cui al paragrafo 1, lettera a).
La valutazione comprende l'incertezza specificata degli strumenti di misura utilizzati, l'incertezza associata alla taratura e ogni ulteriore incertezza connessa alle modalità di utilizzo effettivo degli strumenti di misura. La valutazione dell'incertezza comprende l'incertezza legata alle variazioni delle scorte se gli impianti di stoccaggio possono contenere almeno il 5 % del quantitativo annuo utilizzato del combustibile o del materiale considerati. Nel corso della valutazione, il gestore tiene conto del fatto che i valori indicati usati per definire le soglie di incertezza associate ai livelli di cui all'allegato II si riferiscono all'incertezza nell'intero periodo di comunicazione.
Il gestore può semplificare la valutazione dell'incertezza considerando che gli errori massimi ammissibili per lo strumento di misura in servizio o, se inferiore, l'incertezza associata alla taratura moltiplicata per un fattore di adeguamento prudenziale per tener conto dell'effetto di incertezza in servizio, corrispondono all'incertezza per l'intero periodo di comunicazione, conformemente ai livelli definiti nell'allegato II, purché gli strumenti di misura siano installati in un ambiente adatto alle loro specifiche d'uso.
3. In deroga al paragrafo 2, l'autorità competente può autorizzare il gestore a utilizzare i risultati delle misure ottenute con sistemi di misurazione posti sotto il suo controllo presso l'impianto, se il gestore dimostra che gli strumenti di misura applicati sono sottoposti ai controlli metrologici legali previsti dalla legislazione nazionale.
A tal fine, per il compito di misurazione in questione può essere utilizzato come valore di incertezza, senza fornire altre prove, l'errore massimo ammissibile in servizio consentito dalla legislazione nazionale pertinente in materia di controlli metrologici legali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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