Art. 37

Fattori di ossidazione e conversione

In vigore dal 19 dic 2018
Fattori di ossidazione e conversione 1.   Per determinare i fattori di ossidazione o conversione il gestore applica almeno il livello 1. Il gestore impiega un valore pari a 1 per il fattore di ossidazione o per il fattore di conversione se il fattore di emissione tiene conto dell'effetto di un'ossidazione o conversione incompleta. Tuttavia, l'autorità competente può esigere che i gestori applichino sistematicamente il livello 1. 2.   Se in un impianto vengono utilizzati più combustibili e se per il fattore di ossidazione specifico dev'essere applicato il livello 3, il gestore può chiedere all'autorità competente l'autorizzazione al fine di: (a) determinare un fattore di ossidazione aggregato per l'intero processo di combustione e applicare tale fattore a tutti i combustibili; (b) attribuire l'ossidazione incompleta a un flusso di maggiore entità e attribuire il valore 1 al fattore di ossidazione degli altri flussi di fonti. In caso di impiego della biomassa o di combustibili misti, il gestore dimostra che l'applicazione della lettera a) o b) di cui al primo comma non comporta una sottostima delle emissioni.
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