Art. 35
Frequenza delle analisi
In vigore dal 19 dic 2018
Frequenza delle analisi
1. Il gestore applica le frequenze minime di cui all'allegato VII per le analisi dei combustibili e dei materiali pertinenti.
2. L'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare una frequenza diversa da quella specificata al paragrafo 1 se non sono previste frequenze minime o se il gestore può dimostrare:
(a)
che, in base ai dati storici, compresi i valori analitici relativi ai combustibili o ai materiali nel periodo di comunicazione immediatamente precedente il periodo di comunicazione in corso, la variazione dei valori analitici per il combustibile o il materiale interessato non è superiore a un terzo del valore di incertezza che il gestore è tenuto a rispettare per la determinazione dei dati di attività dei combustibili o dei materiali in questione;
(b)
che la frequenza imposta comporterebbe costi sproporzionatamente elevati.
Qualora un impianto funzioni unicamente per una parte dell'anno, o qualora i combustibili o i materiali siano consegnati in lotti che sono consumati nell'arco di un periodo superiore ad un anno civile, l'autorità competente può concordare con il gestore un calendario più adeguato per le analisi, a condizione che ciò comporti un'incertezza analoga a quella prevista al primo comma, lettera a).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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