Art. 36

Fattori di emissione per il CO2

In vigore dal 19 dic 2018
Fattori di emissione per il CO2 1.   Il gestore determina, per le emissioni di CO2, i fattori di emissione specifici per le varie attività. 2.   I fattori di emissione dei combustibili, anche quando tali combustibili sono impiegati come elementi in entrata, sono espressi in t CO2/TJ. Per le emissioni di combustione, l'autorità competente può autorizzare il gestore a impiegare un fattore di emissione espresso in t CO2/t o t CO2/Nm3 per un combustibile, se l'utilizzo di un fattore di emissione espresso in t CO2/TJ comporta costi sproporzionatamente elevati o se, utilizzando il fattore di emissione modificato, le emissioni possono essere calcolate con un grado di accuratezza perlomeno equivalente. 3.   Per convertire il tenore di carbonio nel valore corrispondente di un fattore di emissione relativo al CO2 o viceversa, il gestore utilizza il fattore 3,664 t CO2/t C.
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Fattori di emissione per il CO2 (Art. 36 Regolamento (UE) 2018/2066) — Testo vigente | Portale Normativo