Art. 38
Flussi di fonti di biomassa
In vigore dal 19 dic 2018
Flussi di fonti di biomassa
1. Il gestore può determinare i dati di attività di un flusso di biomassa senza ricorrere ai livelli e senza fornire prove analitiche per il tenore di biomassa, se tale flusso è esclusivamente costituito da biomassa e il gestore può assicurare che non è contaminato da altri materiali o combustibili.
2. Il fattore di emissione della biomassa è pari a zero.
Il fattore di emissione di ciascun combustibile o materiale è calcolato e comunicato come il fattore di emissione preliminare (determinato conformemente all') moltiplicato per la frazione fossile del combustibile o del materiale.
3. La torba, lo xilitolo e le frazioni fossili dei combustibili o dei materiali misti non sono considerati biomasse.
4. Se la frazione di biomassa dei combustibili o materiali misti è pari o superiore al 97 % o se, in ragione del quantitativo di emissioni associate alla frazione fossile del combustibile o del materiale, si classifica come flusso di fonti de minimis, l'autorità competente può autorizzare il gestore ad applicare metodi che non si fondano sul sistema dei livelli, compreso il metodo del bilancio energetico, per la determinazione dei dati di attività e dei fattori di calcolo pertinenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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