Art. 43
Determinazione delle emissioni
In vigore dal 19 dic 2018
Determinazione delle emissioni
1. Il gestore determina le emissioni annuali da una fonte di emissione nel periodo di comunicazione sommando, nell'arco di tale periodo, tutti i valori orari della concentrazione misurata di gas a effetto serra moltiplicati per i valori orari degli effluenti gassosi; i valori orari corrispondono in tal caso alle medie di tutti i risultati delle singole misurazioni effettuate durante l'ora di funzionamento considerata.
Nel caso delle emissioni di CO2, il gestore determina le emissioni annuali in base all'equazione 1 di cui all'allegato VIII. Il CO rilasciato nell'atmosfera è considerato il quantitativo molare equivalente di CO2.
Nel caso del protossido di azoto (N2O), il gestore determina le emissioni annuali in base all'equazione di cui all'allegato IV, sezione 16, sottosezione B.1.
2. Se in un impianto esistono varie fonti di emissione che non possono essere misurate come un'unica fonte, il gestore misura separatamente le emissioni derivanti da tali fonti e le somma per ottenere le emissioni totali del gas interessato prodotte nel periodo di comunicazione.
3. Il gestore determina la concentrazione di gas a effetto serra negli effluenti gassosi tramite la misurazione in continuo in un punto rappresentativo, avvalendosi di uno dei metodi seguenti:
(a)
misurazione diretta;
(b)
in caso di elevata concentrazione negli effluenti gassosi, il calcolo della concentrazione è effettuato in base a una misurazione della concentrazione indiretta, applicando l'equazione 3 di cui all'allegato VIII e tenendo conto dei valori di concentrazione misurati di tutti gli altri componenti del flusso di gas, come specificato nel piano di monitoraggio del gestore.
4. Se del caso, il gestore determina separatamente i quantitativi di CO2 provenienti dalla biomassa, sottraendo tali quantitativi dalle emissioni di CO2 totali rilevate. A tal fine il gestore può utilizzare:
(a)
un metodo basato sui calcoli, in particolare metodi di analisi e campionamento basati sulla norma EN ISO 13833 (Emissioni da sorgente fissa – Determinazione del rapporto tra anidride carbonica derivante da biomassa (biogenica) e fossile – Campionamento e determinazione del radiocarbone);
(b)
un altro metodo basato su una norma pertinente, come la norma ISO 18466 (Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della frazione biogenica di CO2 nei gas di camino ricorrendo al metodo del bilancio);
(c)
un metodo di stima pubblicato dalla Commissione.
Se il metodo proposto dal gestore comporta il campionamento continuo del flusso di effluenti gassosi, si applica la norma EN 15259 (Qualità dell'aria – Misurazione di emissioni da sorgente fissa – Requisiti delle sezioni e dei siti di misurazione e dell'obiettivo, del piano e del rapporto di misurazione).
5. Ai fini del calcolo il gestore determina il flusso di effluenti gassosi ai sensi del paragrafo 1 applicando uno dei seguenti metodi:
(a)
calcolo mediante un bilancio di massa adeguato, tenendo conto di tutti i parametri significativi in entrata, compresi – per le emissioni di CO2 – almeno i carichi di materiale in entrata, il flusso di aria in entrata e l'efficienza del processo, e in uscita, ivi compresi quanto meno il prodotto fabbricato e la concentrazione di ossigeno (O2), di anidride solforosa (SO2) e di ossidi di azoto (NOx);
(b)
determinazione tramite misurazione in continuo del flusso in un punto rappresentativo.
Storico versioni
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