Art. 45
Dati mancanti
In vigore dal 19 dic 2018
Dati mancanti
1. Se un elemento dell'apparecchiatura usata per la misurazione nell'ambito del sistema CEMS è guasto per più di cinque giorni consecutivi di un anno civile, il gestore ne dà tempestiva comunicazione all'autorità competente e propone provvedimenti adeguati per migliorare la qualità del sistema.
2. Se per uno o più parametri della metodologia fondata su misure non è possibile ottenere un'ora o un periodo di riferimento più breve di dati validi, ai sensi dell', paragrafo 1, perché le apparecchiature non funzionano correttamente, o sono regolate male o guaste, il gestore determina i valori di sostituzione di ciascuna ora di dati mancante.
3. Se, per un parametro misurato direttamente come concentrazione, non è possibile ottenere un'ora o un periodo di riferimento più breve di dati validi, il gestore calcola un valore di sostituzione addizionando la concentrazione media al doppio dello scostamento standard associato a questa media, utilizzando l'equazione 4 di cui all'allegato VIII.
Se, a causa di modifiche tecniche significative effettuate nell'impianto, il periodo di comunicazione non è adeguato per determinare questi valori di sostituzione, il gestore concorda con l'autorità competente un intervallo di tempo (possibilmente della durata di un anno) rappresentativo per determinare lo scostamento medio e standard.
4. Se non è possibile disporre di un'ora di dati validi per un parametro diverso dalla concentrazione, il gestore ricava i valori di sostituzione per tale parametro tramite un modello di bilancio di massa adeguato o un bilancio energetico del processo. Il gestore convalida i risultati utilizzando i restanti parametri misurati della metodologia fondata su misure e i dati rilevati in condizioni di lavoro normali, per un periodo di tempo di durata analoga a quello per cui i dati sono mancanti.
Storico versioni
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