Art. 64

Correzioni e provvedimenti correttivi

In vigore dal 19 dic 2018
Correzioni e provvedimenti correttivi 1.   Se rileva che una parte delle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all' o delle attività di controllo di cui all' non si svolge correttamente o non si svolge nel rispetto dei limiti definiti nella documentazione relativa alle procedure per tali attività, il gestore o l'operatore aereo procede alle opportune correzioni e corregge i dati respinti, evitando nel contempo sottostime delle emissioni. 2.   Ai fini del paragrafo 1, il gestore o l'operatore aereo quanto meno: (a) valuta la validità dei risultati ottenuti al termine delle varie tappe delle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all' o delle attività di controllo di cui all'; (b) determina la causa dell'erroneo funzionamento o dell'errore; (c) adotta i provvedimenti correttivi del caso, anche provvedendo a rettificare eventuali dati errati contenuti nella comunicazione delle emissioni o nella comunicazione delle tonnellate-chilometro, se del caso. 3.   Il gestore o l'operatore aereo procede alle correzioni e attua i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo da far fronte ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:2066:oj#art-64

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo