Art. 64
Correzioni e provvedimenti correttivi
In vigore dal 19 dic 2018
Correzioni e provvedimenti correttivi
1. Se rileva che una parte delle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all' o delle attività di controllo di cui all' non si svolge correttamente o non si svolge nel rispetto dei limiti definiti nella documentazione relativa alle procedure per tali attività, il gestore o l'operatore aereo procede alle opportune correzioni e corregge i dati respinti, evitando nel contempo sottostime delle emissioni.
2. Ai fini del paragrafo 1, il gestore o l'operatore aereo quanto meno:
(a)
valuta la validità dei risultati ottenuti al termine delle varie tappe delle attività riguardanti il flusso dei dati di cui all' o delle attività di controllo di cui all';
(b)
determina la causa dell'erroneo funzionamento o dell'errore;
(c)
adotta i provvedimenti correttivi del caso, anche provvedendo a rettificare eventuali dati errati contenuti nella comunicazione delle emissioni o nella comunicazione delle tonnellate-chilometro, se del caso.
3. Il gestore o l'operatore aereo procede alle correzioni e attua i provvedimenti correttivi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in modo da far fronte ai rischi inerenti e ai rischi di controllo individuati nella valutazione dei rischi di cui all'.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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