Art. 61 · Assicurazione della qualità delle tecnologie dell'informazione

Art. 61

Assicurazione della qualità delle tecnologie dell'informazione

In vigore dal 19 dic 2018
Assicurazione della qualità delle tecnologie dell'informazione Ai sensi dell', paragrafo 3, lettera b), il gestore o l'operatore aereo garantisce che il sistema informatico sia progettato, documentato, testato, messo in atto, controllato e sottoposto a manutenzione in modo da garantire un trattamento affidabile, accurato e tempestivo dei dati, tenendo conto dei rischi individuati ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a). Il controllo del sistema informatico comprende il controllo dell'accesso, il controllo dei sistemi di back-up, il recupero dei dati, la continuità e la sicurezza.
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