Art. 53
Metodologia di monitoraggio delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo
In vigore dal 19 dic 2018
Metodologia di monitoraggio delle emissioni prodotte dalle attività di trasporto aereo
1. Ogni operatore aereo calcola le emissioni annue di CO2 prodotte dalle attività di trasporto aereo moltiplicando il consumo annuale di ciascun carburante (espresso in tonnellate) per il rispettivo fattore di emissione.
2. Ogni operatore aereo determina il consumo di carburante per ciascun volo e per ciascun carburante, tenendo conto anche del carburante consumato dall'unità di potenza ausiliaria. A tal fine l'operatore aereo si avvale di uno dei metodi di cui all'allegato III, sezione 1. L'operatore aereo sceglie il metodo che fornisce i dati più completi e aggiornati e che garantisce il minore grado di incertezza senza comportare costi sproporzionalmente elevati.
3. Ogni operatore aereo determina la quantità di carburante rifornito di cui all'allegato III, sezione 1, in base a uno dei seguenti elementi:
a)
la misurazione effettuata dal fornitore del carburante, risultante dalle bolle di consegna del carburante o dalle fatture emesse per ogni volo;
b)
i dati provenienti dagli strumenti di misura di bordo e riportati nella documentazione relativa alla massa e al centraggio, nel giornale di rotta dell'aeromobile oppure trasmessi per via elettronica dall'aeromobile all'operatore aereo.
4. L'operatore aereo determina il quantitativo di carburante contenuto nel serbatoio sulla scorta dei dati provenienti dagli strumenti di misura di bordo e riportati nella documentazione relativa alla massa e al bilanciamento e nel giornale di rotta dell'aeromobile o trasmessi per via elettronica dall'aeromobile all'operatore aereo.
5. Se il quantitativo di carburante rifornito o il quantitativo di carburante rimasto nei serbatoi è espresso in unità di volume (in litri), l'operatore aereo deve convertirlo da volume in massa utilizzando i valori di densità. L'operatore aereo utilizza la densità del carburante (che può essere il valore reale o il valore standard di 0,8 kg per litro) che è utilizzata per ragioni operative e di sicurezza.
La procedura di notifica dell'utilizzo della densità effettiva o standard è descritta nel piano di monitoraggio, con un riferimento alla documentazione pertinente dell'operatore aereo.
6. Per effettuare il calcolo di cui al paragrafo 1, l'operatore aereo utilizza i fattori di emissione predefiniti di cui all'allegato III, tabella 1.
Nel caso dei carburanti non elencati nella suddetta tabella, l'operatore aereo determina il fattore di emissione in conformità all'. Per questi carburanti, il potere calorifico netto è determinato e comunicato come voce per memoria.
7. In deroga al paragrafo 6, per i carburanti scambiati a fini commerciali l'operatore aereo può ricavare, previa approvazione dell'autorità competente, il fattore di emissione – o il tenore di carbonio sul quale questo si basa – o il potere calorifico netto dai dati sugli acquisti del carburante in questione comunicati dal fornitore, a condizione che siano stati ricavati secondo norme accettate a livello internazionale e che non sia possibile applicare i fattori di emissione di cui all'allegato III, tabella 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:2066:oj#art-53