Art. 54
Disposizioni specifiche per la biomassa
In vigore dal 19 dic 2018
Disposizioni specifiche per la biomassa
L' si applica alla determinazione della frazione di biomassa di un carburante misto.
In deroga all', paragrafo 2, l'autorità competente autorizza, se del caso, l'uso di una metodologia applicabile in maniera uniforme in tutti gli Stati membri per la determinazione della frazione di biomassa.
Nell'ambito di tale metodologia, la frazione di biomassa, il potere calorifico netto e il fattore di emissione o il tenore di carbonio del carburante impiegato durante un'attività di trasporto che rientra nell'EU ETS (di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE) sono determinati sulla base dei dati relativi all'acquisto di carburante.
La metodologia si fonda sulle linee guida fornite dalla Commissione per facilitare la sua applicazione coerente in tutti gli Stati membri.
L'uso dei biocarburanti per le attività di trasporto aereo è soggetto a valutazione, in conformità all' della direttiva 2009/28/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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