Art. 51
Disposizioni generali
In vigore dal 19 dic 2018
Disposizioni generali
1. Ogni operatore aereo monitora e comunica le emissioni provenienti dalle attività di trasporto aereo per tutti i voli menzionati nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE che sono effettuati dall'operatore aereo nel periodo di comunicazione e per i quali l'operatore è responsabile.
A tal fine, l'operatore aereo attribuisce tutti i voli ad un anno civile in funzione dell'ora di partenza espressa in tempo coordinato universale (UTC).
2. L'operatore aereo che intende chiedere un'assegnazione di quote gratuite in virtù degli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE monitora, nell'arco dei rispettivi anni di monitoraggio, anche i dati relativi alle tonnellate-chilometro per gli stessi voli.
3. Al fine di individuare l'operatore aereo unico di cui all', lettera o), della direttiva 2003/87/CE che è responsabile di un volo, si utilizza il nominativo di chiamata (call sign) impiegato per il controllo del traffico aereo. Il nominativo di chiamata corrisponde:
a)
il codice designatore ICAO di cui al riquadro 7 del piano di volo;
b)
in mancanza del codice designatore ICAO dell'operatore aereo, la marca di immatricolazione dell'aeromobile.
4. Se l'identità dell'operatore aereo è sconosciuta, l'autorità competente ritiene che l'operatore sia il proprietario dell'aeromobile, salvo che questi non dimostri l'identità dell'operatore aereo responsabile.
Storico versioni
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