Art. 50

Utilizzo o trasferimento del N2O

In vigore dal 19 dic 2018
Utilizzo o trasferimento del N2O 1.   Quando l'N2O proviene dalle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE per le quali l'allegato in questione indica l'N2O come pertinente e un impianto non emette N2O ma lo trasferisce verso un altro impianto che monitora e dichiara le emissioni a norma del presente regolamento, questo non viene contabilizzato nelle emissioni dell'impianto cedente. Un impianto che riceve N2O proveniente da un impianto e da un'attività in conformità del primo comma monitora i flussi di gas in questione, utilizzando le stesse metodologie previste dal presente regolamento, come se l'N2O fosse generato nell'impianto destinatario. Tuttavia, se è imbottigliato o utilizzato come gas nei prodotti e dunque viene emesso al di fuori dell'impianto o se è trasferito dall'impianto verso entità non contemplate dalla direttiva 2003/87/CE, l'N2O è conteggiato tra le emissioni dell'impianto cedente, tranne per le quantità di N2O per le quali il gestore dell'impianto cedente è in grado di dimostrare all'autorità competente che l'N2O viene distrutto mediante idonei dispositivi di abbattimento delle emissioni. 2.   Il gestore dell'impianto cedente, nella sua comunicazione annuale delle emissioni, riporta il codice identificativo riconosciuto dell'impianto destinatario, conformemente agli atti adottati a norma dell', paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE se del caso. Il primo comma si applica altresì all'impianto destinatario per quanto concerne il codice identificativo dell'impianto cedente. 3.   Per la determinazione del quantitativo di N2O trasferito da un impianto a un altro, il gestore applica una metodologia fondata su misure e nel rispetto degli . La fonte di emissione corrisponde al punto di misurazione e le emissioni sono espresse come il quantitativo di N2O trasferito. 4.   Per la determinazione del quantitativo di N2O trasferito da un impianto all'altro, il gestore applica il livello più elevato definito nell'allegato VIII, sezione 1, per le emissioni di N2O. Il gestore può tuttavia applicare il livello immediatamente inferiore, purché dimostri che l'applicazione del livello più elevato definito nella sezione 1 dell'allegato VIII non è tecnicamente realizzabile o comporta costi sproporzionatamente elevati. 5.   Il gestore può determinare i quantitativi di CO2 trasferiti fuori dall'impianto sia a livello dell'impianto cedente sia a livello dell'impianto destinatario. In tal caso, per analogia si applica l', paragrafo 3.
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