Art. 3

Definizioni

In vigore dal 19 dic 2018
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: (1) «dati di attività», i dati relativi al quantitativo di combustibili o di materiali consumati o prodotti da un processo rilevante per la metodologia di monitoraggio basata su calcoli, espresso in terajoule, in tonnellate per la massa o, per i gas, come volume in metri cubi normali, a seconda dei casi; (2) «periodo di scambio», un periodo ai sensi dell' della direttiva 2003/87/CE; (3) «tonnellata-chilometro», una tonnellata di carico utile trasportata su una distanza di un chilometro; (4) «flusso di fonti»: a) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto il cui consumo o produzione dà origine a emissioni di gas a effetto serra a partire da una o più fonti di emissione; b) un tipo specifico di combustibile, materia prima o prodotto contenente carbonio di cui si tiene conto nel calcolo delle emissioni di gas a effetto serra mediante la metodologia di bilancio di massa; (5) «fonte di emissione», una parte individualmente identificabile di un impianto o un processo che si svolge in un impianto, da cui vengono emessi i gas a effetto serra in questione oppure, per le attività di trasporto aereo, un singolo aeromobile; (6) «incertezza», un parametro, associato al risultato della determinazione di una quantità, che caratterizza la dispersione dei valori ragionevolmente attribuibili a quella particolare quantità, compresi gli effetti dei fattori sistematici e casuali, espresso in percentuale; descrive inoltre un intervallo di confidenza situato attorno al valore medio comprendente il 95 % dei valori stimati, tenuto conto di eventuali asimmetrie nella distribuzione dei valori; (7) «fattori di calcolo», il potere calorifico netto, il fattore di emissione, il fattore di emissione preliminare, il fattore di ossidazione, il fattore di conversione, il tenore di carbonio o la frazione di biomassa; (8) «livello», uno specifico requisito utilizzato per determinare i dati di attività, i fattori di calcolo, le emissioni annue e la media oraria annua delle emissioni, nonché il carico utile; (9) «rischio inerente», la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni o nella comunicazione dei dati sulle tonnellate-chilometro presenti delle inesattezze che potrebbero essere significative, individualmente o se aggregate con altre inesattezze, senza tenere conto dell'effetto di eventuali attività di controllo correlate; (10) «rischio di controllo», la probabilità che un parametro contenuto nella comunicazione annuale delle emissioni o nella comunicazione delle tonnellate-chilometro comporti inesattezze che, considerate individualmente o aggregate con altre, possono essere significative, e che non saranno evitate o rilevate e corrette tempestivamente dal sistema di controllo; (11) «emissioni di combustione», le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante la reazione esotermica di un combustibile con l'ossigeno; (12) «periodo di comunicazione», un anno civile durante il quale devono essere monitorate e comunicate le emissioni o, per i dati relativi alle tonnellate-chilometro, l'anno di monitoraggio di cui agli articoli 3 sexies e 3 septies della direttiva 2003/87/CE; (13) «fattore di emissione», il tasso di emissione medio di un gas a effetto serra riferito ai dati di attività di un flusso di fonti, nell'ipotesi di un'ossidazione completa nel caso della combustione e di una conversione completa per tutte le altre reazioni chimiche; (14) «fattore di ossidazione», il rapporto tra il carbonio ossidato in CO2, in seguito alla combustione, e il carbonio totale contenuto nel combustibile, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell'atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2; (15) «fattore di conversione», il rapporto tra il carbonio emesso come CO2 e il carbonio totale contenuto nel flusso di fonti prima che si verifichi il processo di emissione, espresso sotto forma di frazione, considerando il monossido di carbonio (CO) emesso nell'atmosfera come il quantitativo molare equivalente di CO2; (16) «accuratezza», il grado di concordanza tra il risultato di una misura e il valore effettivo della quantità specifica da misurare o un valore di riferimento determinato in maniera empirica avvalendosi di materiali di taratura e di metodi standard accettati a livello internazionale e tracciabili, tenuto conto dei fattori casuali e sistematici; (17) «taratura», l'insieme delle operazioni che istituiscono, in determinate condizioni, le relazioni tra i valori indicati da uno strumento o da un sistema di misura, o i valori rappresentati da una misura materiale o da un materiale di riferimento, e i corrispondenti valori di una quantità ottenuti in base a una norma di riferimento; (18) «volo», il volo come definito al punto 1 (1) dell'allegato della decisione 2009/450/CE; (19) «passeggeri», le persone a bordo dell'aeromobile durante un volo, ad esclusione dei membri dell'equipaggio in servizio; (20) «prudenziale», viene definita una serie di ipotesi al fine di garantire che le emissioni annue non siano sottostimate o che le tonnellate-chilometro non siano sovrastimate; (21) «biomassa», la frazione biodegradabile dei prodotti, rifiuti e residui di origine biologica provenienti dall'agricoltura (comprendente sostanze vegetali e animali), dalla silvicoltura e dalle industrie connesse, comprese la pesca e l'acquacoltura, nonché la frazione biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani, ivi compresi i bioliquidi e i biocarburanti; (22) «bioliquidi», combustibili liquidi, prodotti a partire dalla biomassa, per scopi energetici diversi dal trasporto, ivi compresa la produzione di elettricità, il riscaldamento e il raffreddamento; (23) «biocarburanti», carburanti liquidi o gassosi utilizzati per il trasporto e prodotti a partire dalla biomassa; (24) «controllo metrologico legale», il controllo per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, imposizione di tasse e diritti, tutela dei consumatori e lealtà delle transazioni commerciali, inteso a verificare che uno strumento di misura sia in grado di svolgere le funzioni cui è destinato; (25) «errore massimo ammissibile», l'errore di misurazione consentito di cui all'allegato I e negli allegati specifici relativi agli strumenti della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (7) o, se del caso, nella normativa nazionale in materia di controlli metrologici legali; (26) «attività di gestione del flusso dei dati», le attività relative all'acquisizione, al trattamento e alla gestione dei dati che sono necessarie per redigere una comunicazione delle emissioni a partire da dati provenienti da una fonte primaria; (27) «tonnellate di CO2(e)», le tonnellate metriche di CO2 o di CO2(e); (28) «CO2(e)», qualsiasi gas a effetto serra diverso dal CO2, di cui all'allegato II della direttiva 2003/87/CE, che abbia un potenziale di riscaldamento del pianeta equivalente al CO2; (29) «sistema di misura», una serie completa di strumenti di misura e altre apparecchiature, come le apparecchiature di campionamento e trattamento dei dati, impiegata per determinare variabili come i dati di attività, il tenore di carbonio, il potere calorifico o il fattore di emissione delle emissioni di gas a effetto serra; (30) «potere calorifico netto» (net calorific value - NCV), il quantitativo specifico di energia rilasciato sotto forma di calore quando un combustibile o un materiale subisce una combustione completa con ossigeno in condizioni standard, previa sottrazione del calore di vaporizzazione dell'acqua eventualmente formatasi; (31) «emissioni di processo», le emissioni di gas a effetto serra diverse dalle emissioni di combustione, risultanti da reazioni intenzionali e non intenzionali tra sostanze chimiche o dalla loro trasformazione, comprese la riduzione chimica o elettrolitica di minerali metallici, la decomposizione termica di sostanze e la produzione di sostanze da utilizzare come prodotti o come materie prime; (32) «combustibile commerciale standard», i combustibili reperibili in commercio standardizzati a livello internazionale il cui intervallo di confidenza del 95 % è al massimo l'1 % del loro potere calorifico dichiarato, compresi il gasolio, l'olio combustibile leggero, la benzina, il petrolio lampante, il kerosene, l'etano, il propano, il butano, il kerosene per aeromobili (jet A1 o jet A), la benzina per aeromobili (jet B) e la benzina avio (AvGas); (33) «lotto», una quantità di combustibile o materiale sottoposta a campionamento in modo rappresentativo e trasferita in un'unica spedizione o in continuo nell'arco di un periodo di tempo specifico; (34) «combustibile misto», un combustibile che contiene sia biomassa sia carbonio fossile; (35) «materiale misto», un materiale che contiene sia biomassa sia carbonio fossile; (36) «fattore di emissione preliminare», il fattore di emissione totale presunto di un combustibile o di un materiale, calcolato in base al tenore totale di carbonio della sua frazione di biomassa e della sua frazione fossile, prima di moltiplicarlo per la frazione fossile per ottenere il fattore di emissione; (37) «frazione fossile», la parte di carbonio fossile nel contenuto totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione; (38) «frazione di biomassa», la parte di carbonio proveniente dalla biomassa nel tenore totale di carbonio di un combustibile o di un materiale, espressa sotto forma di frazione; (39) «metodo del bilancio energetico», un metodo per stimare il quantitativo di energia utilizzato come combustibile in una caldaia, calcolato come la somma del calore utilizzabile e di tutte le perdite di energia per radiazione, trasmissione e attraverso gli effluenti gassosi; (40) «misurazione in continuo delle emissioni», una serie di operazioni finalizzate a determinare il valore di una quantità mediante misurazioni periodiche, effettuando misure a livello del camino o procedure di estrazione posizionando lo strumento di misura in prossimità del camino; non sono comprese le metodologie di misurazione basate sulla raccolta di singoli campioni dal camino; (41) «CO2 intrinseco», il CO2 presente in un flusso di fonti; (42) «carbonio fossile», il carbonio inorganico e organico diverso dalla biomassa; (43) «punto di misura», la fonte di emissione per la quale sono utilizzati sistemi di misura in continuo delle emissioni (CEMS) per misurare le emissioni o la sezione trasversale di un sistema di condutture per la quale il flusso di CO2 è determinato mediante sistemi di misura in continuo; (44) «documentazione sulla massa e il bilanciamento», la documentazione specificata negli atti internazionali o nazionali di attuazione delle norme e prassi raccomandate («Standards and Recommended Practices», SARP) di cui all'allegato 6 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre 1944, e specificata all'allegato IV, sottoparte C, sezione 3, del regolamento (UE) n. 965/2012 (8) della Commissione, o da normative internazionali equivalenti applicabili; (45) «distanza», la distanza ortodromica tra l'aerodromo di partenza e quello di arrivo, cui va aggiunto un fattore fisso di 95 km; (46) «aerodromo di partenza», l'aerodromo dal quale inizia un volo che costituisce un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE; (47) «aerodromo di arrivo», l'aerodromo nel quale si conclude un volo che costituisce un'attività di trasporto aereo di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE; (48) «carico utile», la massa totale di merci, posta, passeggeri e bagagli trasportati a bordo dell'aeromobile durante un volo; (49) «emissioni fuggitive», emissioni irregolari o non intenzionali da fonti che non sono localizzate, o sono troppo diverse o di dimensioni troppo ridotte per essere monitorate individualmente; (50) «aerodromo», un aerodromo, secondo la definizione di cui al punto 1 (2) dell'allegato della decisione 2009/450/CE; (51) «coppia di aerodromi», la coppia costituita dall'aerodromo di partenza e dall'aerodromo di arrivo; (52) «condizioni standard», una temperatura di 273,15 K e una pressione di 101 325 Pa che definisce i metri cubi normali (Nm3); (53) «sito di stoccaggio», un sito ai sensi dell', punto 3, della direttiva 2009/31/CE; (54) «cattura di CO2», l'attività di cattura – dai flussi di gas – di CO2 che altrimenti sarebbe emesso, al fine del suo trasporto e stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE; (55) «trasporto di CO2», il trasporto di CO2 mediante condutture ai fini dello stoccaggio geologico in un sito di stoccaggio autorizzato ai sensi della direttiva 2009/31/CE; (56) «sito di stoccaggio geologico di CO2», lo stoccaggio geologico di CO2 ai sensi dell', punto 1, della direttiva 2009/31/CE; (57) «emissioni convogliate», le emissioni rilasciate deliberatamente da un impianto in un punto appositamente designato a tale scopo; (58) «recupero assistito di idrocarburi», il recupero di idrocarburi oltre a quelli estratti mediante iniezione di acqua o con altre modalità; (59) «dati surrogati», i valori annui corroborati per via empirica o ottenuti da fonti accettate che un gestore utilizza per sostituire i dati di attività o i fattori di calcolo allo scopo di garantire una comunicazione completa quando non è possibile generare tutti i dati di attività necessari o tutti i fattori di calcolo richiesti nella metodologia di monitoraggio applicabile; (60) «colonna d'acqua», una colonna d'acqua ai sensi dell', punto 2, della direttiva 2009/31/CE; (61) «fuoriuscita», una fuoriuscita quale definita all', punto 5, della direttiva 2009/31/CE; (62) «complesso di stoccaggio», un sito ai sensi dell', punto 6, della direttiva 2009/31/CE; (63) «rete di trasporto», la rete di trasporto ai sensi dell', punto 22, della direttiva 2009/31/CE.
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