Art. 5

Completezza

In vigore dal 19 dic 2018
Completezza Il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni sono esaustivi e riguardano tutte le emissioni di processo e di combustione provenienti da tutte le fonti e i flussi di fonti di emissione riconducibili alle attività di cui all'allegato I della direttiva 2003/87/CE e ad altre attività pertinenti previste dall' della medesima direttiva, nonché le emissioni di tutti i gas serra specificati in relazione a tali attività, evitando tuttavia le doppie contabilizzazioni. I gestori e gli operatori aerei adottano misure appropriate per evitare che si verifichino lacune nei dati nel corso del periodo di comunicazione.
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