Art. 4

Obbligo generale

In vigore dal 19 dic 2018
Obbligo generale I gestori e gli operatori aerei ottemperano ai propri obblighi in materia di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra di cui alla direttiva 2003/87/CE nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli da 5 a 9.
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Obbligo generale (Art. 4 Regolamento (UE) 2018/2066) — Testo vigente | Portale Normativo