Art. 8

Integrità della metodologia e della comunicazione delle emissioni

In vigore dal 19 dic 2018
Integrità della metodologia e della comunicazione delle emissioni I gestori e gli operatori aerei forniscono ragionevoli garanzie circa l'integrità dei dati relativi alle emissioni da comunicare. Essi provvedono alla determinazione delle emissioni utilizzando le adeguate metodologie di monitoraggio di cui al presente regolamento. I dati sulle emissioni comunicati e i documenti connessi sono esenti da inesattezze significative ai sensi dell', paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione (9), evitano distorsioni nella scelta e nella presentazione delle informazioni e forniscono un resoconto attendibile ed equilibrato delle emissioni di un impianto o di un operatore aereo. Nella scelta di una metodologia di monitoraggio, si raffrontano i miglioramenti derivanti da una maggiore accuratezza con i costi più elevati che ne derivano. Nel monitoraggio e nella comunicazione delle emissioni si mira a ottenere la massima accuratezza possibile, tranne se ciò risulti tecnicamente non realizzabile o comporti costi sproporzionatamente elevati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:2066:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo