Art. 74

Formati per lo scambio elettronico dei dati

In vigore dal 19 dic 2018
Formati per lo scambio elettronico dei dati 1.   Gli Stati membri possono imporre al gestore e all'operatore aereo di utilizzare modelli elettronici e formati di file specifici per la trasmissione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche, oltre che per la presentazione delle comunicazioni annuali delle emissioni, delle comunicazioni dei dati sulle tonnellate-chilometro, delle relazioni di verifica e delle comunicazioni concernenti i miglioramenti. Tali modelli elettronici o specifiche di formato dei file definiti dagli Stati membri contengono almeno le informazioni riportate nei modelli elettronici e nelle specifiche di formato dei file pubblicati dalla Commissione. 2.   Nel definire i modelli elettronici o le specifiche di formato dei file di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono ricorrere a una o a entrambe le seguenti opzioni: a) specifiche di formato dei file fondate sull'XML, come il linguaggio dell'EU ETS, pubblicate dalla Commissione e destinate ad essere utilizzate con sistemi automatizzati avanzati; b) modelli pubblicati in un formato utilizzabile dai software per ufficio standard, compresi i fogli elettronici e file di trattamento testi.
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