Art. 75

Uso di sistemi automatizzati

In vigore dal 19 dic 2018
Uso di sistemi automatizzati 1.   Se uno Stato membro decide di utilizzare sistemi automatizzati per lo scambio elettronico dei dati sulla base di specifiche di formato dei file ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), tali sistemi, grazie all'applicazione di misure tecnologiche conformi allo stato attuale della tecnologie, garantiscono in maniera efficiente sotto il profilo dei costi: a) l'integrità dei dati, in modo da impedire la modifica dei messaggi elettronici durante la trasmissione; b) la riservatezza dei dati, grazie all'impiego di tecniche di sicurezza, tra cui le tecniche di criptazione, per cui i dati sono accessibili soltanto al destinatario e nessuna informazione può essere intercettata da terzi non autorizzati; c) l'autenticità dei dati, per cui l'identità del mittente e del destinatario dei dati è nota e verificata; d) la non disconoscibilità dei dati, per cui la parte che ha partecipato a una transazione non può negare di aver ricevuto la transazione né può l'altra parte negare di averla inviata, mediante l'applicazione di metodi quali la firma digitale o la verifica indipendente delle salvaguardie del sistema. 2.   Tutti i sistemi automatizzati utilizzati dagli Stati membri basati sulle specifiche di formato dei file ai sensi dell', paragrafo 2, lettera a), per la comunicazione tra autorità competente, gestore e operatore aereo, nonché tra verificatore e organismo nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento di esecuzione (EU) 2018/2067 della Commissione soddisfano, grazie all'attuazione di misure tecnologiche conformi allo stato attuale della tecnologia, i seguenti requisiti non funzionali: a) il controllo dell'accesso, per cui possono accedere al sistema soltanto soggetti autorizzati e nessun dato può essere letto, scritto o aggiornato da soggetti non autorizzati, grazie all'applicazione di misure tecnologiche che garantiscono quanto segue: i) mediante barriere fisiche, la restrizione dell'accesso fisico all'hardware su cui si basano i sistemi automatizzati; ii) la restrizione dell'accesso logico ai sistemi automatizzati grazie all'impiego di tecnologie per l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione; b) la disponibilità, in modo che l'accessibilità ai dati sia garantita anche dopo un periodo di tempo significativo e dopo l'introduzione di eventuali nuovi software; c) la pista di controllo, per cui si ha la certezza che le eventuali modifiche ai dati possono sempre essere individuate e analizzate in retrospettiva.
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