Art. 73
Coerenza con gli altri sistemi di comunicazione
In vigore dal 19 dic 2018
Coerenza con gli altri sistemi di comunicazione
Ciascuna attività elencata nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE che è svolta da un gestore o da un operatore aereo è identificata, se del caso, per mezzo dei codici previsti dai seguenti sistemi di comunicazione:
a)
il formato comune per la trasmissione delle relazioni (Common reporting format) per i sistemi nazionali di inventario dei gas a effetto serra approvato dagli organi competenti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
b)
il codice identificativo dell'impianto riportato nel registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti ai sensi del regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (12);
c)
l'attività di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 166/2006;
d)
il codice designatore NACE di cui al regolamento (CE) n. 1893/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (13).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2018:2066:oj#art-73