Art. 74 · Formati per lo scambio elettronico dei dati

Art. 74

Formati per lo scambio elettronico dei dati

In vigore dal 19 dic 2018
Formati per lo scambio elettronico dei dati 1.   Gli Stati membri possono imporre al gestore e all'operatore aereo di utilizzare modelli elettronici e formati di file specifici per la trasmissione dei piani di monitoraggio e delle relative modifiche, oltre che per la presentazione delle comunicazioni annuali delle emissioni, delle comunicazioni dei dati sulle tonnellate-chilometro, delle relazioni di verifica e delle comunicazioni concernenti i miglioramenti. Tali modelli elettronici o specifiche di formato dei file definiti dagli Stati membri contengono almeno le informazioni riportate nei modelli elettronici e nelle specifiche di formato dei file pubblicati dalla Commissione. 2.   Nel definire i modelli elettronici o le specifiche di formato dei file di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono ricorrere a una o a entrambe le seguenti opzioni: a) specifiche di formato dei file fondate sull'XML, come il linguaggio dell'EU ETS, pubblicate dalla Commissione e destinate ad essere utilizzate con sistemi automatizzati avanzati; b) modelli pubblicati in un formato utilizzabile dai software per ufficio standard, compresi i fogli elettronici e file di trattamento testi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2018:2066:oj#art-74