Art. 49
Disposizioni transitorie
In vigore dal 11 dic 2018
Disposizioni transitorie
1. L’Ufficio BEREC sostituisce l’Ufficio istituito dal regolamento (CE) n. 1211/2009 per quanto riguarda diritti di proprietà, accordi, obblighi giuridici, contratti di lavoro, impegni finanziari e passività.
In particolare, il presente regolamento non incide sui diritti e sugli obblighi del personale dell’Ufficio, i cui contratti di lavoro possono essere rinnovati a norma del presente regolamento nel rispetto dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti e tenendo conto dei vincoli di bilancio dell’Ufficio BEREC.
2. Con effetto a decorrere dal 20 dicembre 2018, il direttore amministrativo nominato sulla base del regolamento (CE) n. 1211/2009 svolge il ruolo di direttore con le funzioni previste dal presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali del direttore amministrativo rimangono invariate.
3. Il consiglio di amministrazione può decidere di rinnovare il mandato del direttore di cui al paragrafo 2 del presente articolo per un ulteriore mandato. Si applica, mutatis mutandis, l’, paragrafi 5 e 6. Il mandato cumulativo del direttore non supera i dieci anni.
4. In attesa della nomina di nuovi rappresentanti, il comitato dei regolatori e il consiglio di amministrazione di cui agli del presente regolamento sono composti dai membri del comitato dei regolatori e del comitato di gestione di cui agli del regolamento (CE) n. 1211/2009.
5. I presidenti e i vicepresidenti del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione nominati sulla base del regolamento (CE) n. 1211/2009 rimangono in carica come presidente e vicepresidenti del comitato dei regolatori di cui all’ del presente regolamento e come presidente e vicepresidenti del consiglio di amministrazione di cui all’ del presente regolamento per il restante periodo del loro mandato di un anno. Sono rispettate le nomine dei presidenti e dei vicepresidenti del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione avvenute sulla base del regolamento (CE) n. 1211/2009 ed effettuate prima del 20 dicembre 2018, ma che si estendono oltre tale data.
6. La procedura di discarico relativa al bilancio, approvata a norma dell’ del regolamento (CE) n. 1211/2009, è espletata conformemente alle norme stabilite nel medesimo regolamento.
Storico versioni
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