Art. 7

Composizione del comitato dei regolatori

In vigore dal 11 dic 2018
Composizione del comitato dei regolatori 1.   Il comitato dei regolatori è composto da un membro di ogni Stato membro. Ciascun membro ha diritto di voto. Ciascun membro è nominato dall’ANR, che ha il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972. Il membro è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale o il sostituto di uno di essi. 2.   Ciascun membro del comitato dei regolatori ha un supplente, nominato dall’ANR. Il supplente rappresenta il membro in sua assenza. Il supplente è scelto fra il direttore dell’ANR, un membro del suo organo collegiale, un loro sostituto o il personale dell’ANR. 3.   I membri del comitato dei regolatori e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di comunicazioni elettroniche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Per assicurare la continuità dei lavori del comitato dei regolatori, tutte le ANR che effettuano nomine si sforzano di limitare l’avvicendamento dei rispettivi membri e, se possibile, anche dei loro supplenti e si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne. 4.   La Commissione partecipa a tutte le deliberazioni del comitato dei regolatori senza diritto di voto ed è rappresentata a un livello adeguatamente elevato. 5.   È reso pubblico un elenco aggiornato dei membri del comitato dei regolatori e dei loro supplenti, unitamente alle loro dichiarazioni di interessi.
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