Art. 8
Indipendenza del comitato dei regolatori
In vigore dal 11 dic 2018
Indipendenza del comitato dei regolatori
1. Nell’assolvimento dei compiti a esso attribuiti e fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome della rispettiva ANR, il comitato dei regolatori agisce in modo indipendente e obiettivo nell’interesse dell’Unione, senza tener conto di particolari interessi nazionali o personali.
2. Fatto salvo il coordinamento di cui all’, paragrafo 6, i membri del comitato dei regolatori e i loro supplenti non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.
Storico versioni
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