Art. 8

Indipendenza del comitato dei regolatori

In vigore dal 11 dic 2018
Indipendenza del comitato dei regolatori 1.   Nell’assolvimento dei compiti a esso attribuiti e fatta salva la possibilità che i suoi membri agiscano a nome della rispettiva ANR, il comitato dei regolatori agisce in modo indipendente e obiettivo nell’interesse dell’Unione, senza tener conto di particolari interessi nazionali o personali. 2.   Fatto salvo il coordinamento di cui all’, paragrafo 6, i membri del comitato dei regolatori e i loro supplenti non sollecitano né accettano istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2018:1971:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo