Art. 9
Funzioni del comitato dei regolatori
In vigore dal 11 dic 2018
Funzioni del comitato dei regolatori
1. Il comitato dei regolatori ha le funzioni seguenti:
a)
espletare i compiti di regolamentazione del BEREC definiti all’, in particolare adottare i pareri, gli orientamenti, le relazioni, le raccomandazioni e le posizioni comuni e divulgare le migliori pratiche di cui a tale articolo, facendo a tale scopo affidamento sui lavori preparatori svolti dai gruppi di lavoro;
b)
adottare le decisioni amministrative inerenti all’organizzazione delle attività del BEREC;
c)
adottare il programma di lavoro annuale del BEREC di cui all’;
d)
adottare la relazione annuale sulle attività del BEREC di cui all’;
e)
adottare le regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse di cui all’, nonché in relazione ai membri dei gruppi di lavoro;
f)
adottare norme dettagliate sul diritto di accesso ai documenti in possesso del BEREC, a norma dell’;
g)
adottare e aggiornare regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’, paragrafo 2, in base a un’analisi delle esigenze;
h)
adottare, deliberando a maggioranza di due terzi dei suoi membri, e rendere pubblico il proprio regolamento interno;
i)
autorizzare, congiuntamente al direttore, la conclusione di accordi di lavoro con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione e con autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali ai sensi dell’;
j)
istituire i gruppi di lavoro e nominarne i presidenti;
k)
fornire orientamenti al direttore dell’Ufficio BEREC per quanto riguarda lo svolgimento dei compiti di tale Ufficio.
Storico versioni
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