Art. 4

Compiti di regolamentazione del BEREC

In vigore dal 11 dic 2018
Compiti di regolamentazione del BEREC 1.   Il BEREC ha i compiti di regolamentazione seguenti: a) assistere e consigliare le ANR, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e collaborare con le ANR e la Commissione, su loro richiesta o di propria iniziativa, in relazione a qualsiasi questione tecnica relativa alle comunicazioni elettroniche che rientri nelle sue competenze; b) assistere e consigliare la Commissione, su sua richiesta, in relazione all’elaborazione di proposte legislative nel campo delle comunicazioni elettroniche, inclusa qualunque proposta di modifica del presente regolamento o della direttiva (UE) 2018/1972; c) formulare pareri ai sensi del regolamento (UE) n. 531/2012 e della direttiva (UE) 2018/1972, in particolare per quanto riguarda: i) la risoluzione di controversie transfrontaliere, ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2018/1972; ii) progetti di misure nazionali relative alle procedure del mercato interno per la regolamentazione del mercato, ai sensi degli della direttiva (UE) 2018/1972; iii) progetti di decisioni e raccomandazioni relative all’armonizzazione, ai sensi degli della direttiva (UE) 2018/1972+; iv) la connettività da punto a punto tra utenti finali, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972; v) la determinazione di una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello di Unione e di una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello di Unione ai sensi dell’articolo 75 della direttiva (UE) 2018/1972; vi) il modello sintetico di contratto, ai sensi dell’articolo 102 della direttiva (UE) 2018/1972; vii) l’attuazione e il funzionamento a livello nazionale dell’autorizzazione generale e il relativo impatto sul funzionamento del mercato interno, ai sensi dell’articolo 122, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972; viii) se del caso, gli sviluppi tecnologici e del mercato riguardo ai diversi tipi di servizi di comunicazione elettronica e il relativo impatto sull’applicazione della parte III, titolo III, della direttiva (UE) 2018/1972, ai sensi dell’articolo 123, paragrafo 1, della stessa direttiva; d) formulare orientamenti sull’attuazione del quadro normativo dell’Unione per le comunicazioni elettroniche, in particolare ai sensi dei regolamenti (UE) n. 531/2012 e (UE) 2015/2120 e della direttiva (UE) 2018/1972, per quanto riguarda: i) il modello di notifica ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2018/1972; ii) l’attuazione coerente degli obblighi per quanto riguarda la mappatura geografica e le previsioni ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2018/1972; iii) i criteri pertinenti per promuovere l’applicazione coerente dell’articolo 61, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2018/1972; iv) orientamenti comuni per l’identificazione del punto terminale di rete in diverse topologie di rete, ai sensi dell’articolo 61, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2018/1972; v) approcci comuni per soddisfare la domanda transnazionale degli utenti finali, ai sensi dell’articolo 66 della direttiva (UE) 2018/1972; vi) i criteri minimi per un’offerta di riferimento, ai sensi dell’articolo 69 della direttiva (UE) 2018/1972; vii) la promozione dell’applicazione coerente da parte delle ANR delle condizioni enunciate all’articolo 76, paragrafo 1, e i criteri enunciati all’allegato IV della direttiva (UE) 2018/1972; viii) i criteri in base ai quali una rete è da considerarsi ad altissima capacità, ai sensi dell’articolo 82 della direttiva (UE) 2018/1972; ix) i criteri comuni per la valutazione della capacità di gestione delle risorse di numerazione e del rischio di esaurimento di tali risorse, ai sensi dell’articolo 93 della direttiva (UE) 2018/1972; x) i pertinenti parametri di qualità del servizio, i metodi di misurazione applicabili, il contenuto e il formato di pubblicazione delle informazioni e i meccanismi di certificazione della qualità, ai sensi dell’articolo 104 della direttiva (UE) 2018/1972; xi) come valutare se i sistemi di allarme pubblico previsti all’articolo 110, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 siano altrettanto efficaci rispetto a quelli previsti al paragrafo 1 dello stesso articolo; xii) l’accesso all’ingrosso al roaming, ai sensi dell’, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 531/2012; xiii) l’attuazione degli obblighi delle ANR per quanto riguarda l’accesso aperto a Internet, ai sensi dell’, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/2120; xiv) i parametri di cui devono tener conto le ANR nel valutare la sostenibilità dei modelli di tariffazione nazionali, ai sensi dell’articolo 5 bis, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2015/2120; e) formulare altri orientamenti che garantiscano un’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche e decisioni normative coerenti da parte delle ANR, di propria iniziativa o su richiesta di un’ANR, del Parlamento europeo, del Consiglio o della Commissione, segnatamente per quanto concerne le questioni normative che interessano un numero significativo di Stati membri o aventi carattere transfrontaliero; f) se del caso, partecipare al forum di valutazione tra pari sul progetto di misure relative alle procedure di selezione, ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2018/1972; g) intervenire su questioni riguardanti le sue competenze in materia di regolamentazione del mercato e di concorrenza in relazione allo spettro radio, ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2018/1972; h) condurre analisi di potenziali mercati transnazionali, ai sensi dell’articolo 65 della direttiva (UE) 2018/1972 e della domanda transnazionale degli utenti finali, ai sensi dell’articolo 66 della stessa direttiva; i) assicurare il monitoraggio e la raccolta di informazioni e, se del caso, garantire al pubblico informazioni aggiornate sull’applicazione del regolamento (UE) n. 531/2012 ai sensi degli dello stesso regolamento; j) riferire sulle materie tecniche di sua competenza, in particolare: i) sull’applicazione pratica dei pareri e degli orientamenti di cui alle lettere c), d) ed e); ii) sulle migliori pratiche degli Stati membri per sostenere la definizione relativamente alla definizione del servizio di accesso adeguato a Internet a banda larga, ai sensi dell’articolo 84 della direttiva (UE) 2018/1972; iii) sull’evoluzione dei prezzi e dei modelli di consumo per i servizi sia nazionali che di roaming, sull’evoluzione dell’andamento delle tariffe effettive di roaming all’ingrosso per la differenza di traffico, sulla relazione tra i prezzi al dettaglio, le tariffe all’ingrosso e i costi all’ingrosso per i servizi di roaming, nonché sulla trasparenza e la comparabilità delle tariffe, ai sensi dell’ del regolamento (UE) n. 531/2012; iv) sui risultati delle relazioni annuali che le ANR presentano ai sensi dell’ del regolamento (UE) 2015/2120 pubblicando una relazione annuale di sintesi; v) ogni anno, sugli sviluppi del mercato nel settore delle comunicazioni elettroniche; k) formulare raccomandazioni e posizioni comuni e diffondere le migliori pratiche regolamentari alle ANR al fine di incoraggiare un’attuazione migliore e coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche; l) istituire e mantenere una banca dati: i) delle notifiche trasmesse alle autorità competenti dalle imprese soggette ad autorizzazione generale, ai sensi dell’ della direttiva (UE) 2018/1972; ii) delle risorse di numerazione con diritto di uso extraterritoriale all’interno dell’Unione, ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 4, quarto comma, della direttiva (UE) 2018/1972; iii) se del caso, dei numeri E.164 dei servizi di emergenza degli Stati membri ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 8, terzo comma, della direttiva (UE) 2018/1972; m) valutare le esigenze di innovazione nell’ambito normativo e coordinare le azioni tra le ANR, al fine di consentire lo sviluppo di nuove comunicazioni elettroniche innovative; n) promuovere la modernizzazione, il coordinamento e la standardizzazione della raccolta di dati da parte delle ANR; tali dati sono messi a disposizione del pubblico in un formato aperto, riutilizzabile e adatto alla lettura automatica sul sito web del BEREC e sul portale europeo dei dati, fatti salvi i diritti di proprietà intellettuale, le norme in materia di protezione dei dati personali e il livello di riservatezza richiesto; o) svolgere altri compiti attribuitigli da atti giuridici dell’Unione, in particolare dai regolamenti (CE) n. 531/2012 e (UE) 2015/2120 e dalla direttiva (UE) 2018/1972. 2.   Il BEREC rende pubblici i suoi compiti di regolamentazione e aggiorna tale informazione quando gli sono assegnati nuovi compiti. 3.   Il BEREC rende pubblici tutti i suoi documenti definitivi di pareri, orientamenti, relazioni, raccomandazioni, posizioni comuni e migliori pratiche, nonché gli studi commissionati, come anche i pertinenti progetti di documenti ai fini delle consultazioni pubbliche previste al paragrafo 5. 4.   Fermo restando il rispetto del pertinente diritto dell’Unione, le ANR e la Commissione tengono nel massimo conto gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori pratiche adottati dal BEREC al fine di garantire l’applicazione coerente del quadro normativo delle comunicazioni elettroniche nell’ambito di applicazione di cui all’, paragrafo 1. L’ANR che si discosti dagli orientamenti di cui al paragrafo 1, lettera e), ne rende note le ragioni. 5.   Ove opportuno, il BEREC consulta le parti interessate e offre loro la possibilità di formulare osservazioni entro un periodo di tempo ragionevole, tenuto conto della complessità della questione. Tale periodo non è inferiore a 30 giorni, salvo circostanze eccezionali. Il BEREC, fatto salvo l’, pubblica i risultati di tali consultazioni pubbliche. Dette consultazioni si svolgono il prima possibile nell’ambito del processo decisionale. 6.   Il BEREC può, se del caso, consultare le pertinenti autorità nazionali, come quelle competenti in materia di concorrenza, tutela dei consumatori e protezione dei dati, e cooperare con esse. 7.   Il BEREC, se del caso, può cooperare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione, oltre che con le autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali, ai sensi dell’, paragrafo 1.
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