Art. 19

Modalità di voto del consiglio di amministrazione

In vigore dal 11 dic 2018
Modalità di voto del consiglio di amministrazione 1.   Il consiglio di amministrazione decide a maggioranza semplice dei suoi membri, salvo diversa disposizione del presente regolamento. 2.   Ciascun membro dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto. In assenza di un membro e del suo supplente, il diritto di voto può essere delegato a un altro membro. 3.   Il presidente può delegare il diritto di voto in qualsiasi circostanza. Il presidente partecipa al voto, tranne nel caso in abbia delegato il diritto di voto. 4.   Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare la procedura di voto su questioni urgenti e le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.
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