Art. 20

Compiti del direttore

In vigore dal 11 dic 2018
Compiti del direttore 1.   Il direttore è incaricato della gestione amministrativa dell’Ufficio BEREC. Il direttore risponde al consiglio di amministrazione. 2.   Il direttore assiste il presidente del comitato dei regolatori e il presidente del consiglio di amministrazione nella preparazione delle riunioni dei rispettivi organismi. 3.   Fatte salve le competenze del comitato dei regolatori, del consiglio di amministrazione e della Commissione, il direttore esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da governi, istituzioni, persone od organismi. 4.   Su richiesta, il direttore riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull’esercizio delle sue funzioni. 5.   Il direttore è il rappresentante legale dell’Ufficio BEREC. 6.   Il direttore è responsabile dell’esecuzione dei compiti assegnati all’Ufficio BEREC secondo gli orientamenti forniti dal comitato dei regolatori e dal consiglio di amministrazione. In particolare il direttore è responsabile di: a) assicurare la gestione corrente dell’Ufficio BEREC; b) attuare le decisioni amministrative adottate dal comitato dei regolatori e dal consiglio di amministrazione; c) preparare il documento di programmazione unico di cui all’ e presentarlo al consiglio di amministrazione; d) assistere il comitato dei regolatori nella preparazione della relazione annuale di attività del BEREC di cui all’; e) assistere il comitato dei regolatori nella preparazione del programma di lavoro annuale del BEREC di cui all’; f) attuare il documento di programmazione unico e riferire al consiglio di amministrazione in merito alla sua attuazione; g) elaborare il progetto di relazione annuale consolidata sulle attività dell’Ufficio BEREC di cui all’ e presentarlo al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione; h) elaborare un piano d’azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell’OLAF, e informare il consiglio di amministrazione almeno una volta l’anno sui progressi compiuti; i) tutelare gli interessi finanziari dell’Unione mediante l’applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, attuando controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, imponendo il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, applicando misure amministrative effettive, proporzionate e dissuasive, comprese sanzioni finanziarie; j) elaborare una strategia antifrode dell’Ufficio BEREC e presentarla al consiglio di amministrazione per l’approvazione; k) predisporre il progetto delle regole finanziarie applicabili all’Ufficio BEREC; l) preparare il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’Ufficio BEREC ed eseguire il bilancio; m) autorizzare congiuntamente al comitato dei regolatori la conclusione di accordi di lavoro con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione e con autorità competenti di paesi terzi e con organizzazioni internazionali ai sensi dell’. 7.   Il direttore, sotto la supervisione del consiglio di amministrazione, adotta le misure necessarie, in particolare per quanto riguarda l’adozione di istruzioni amministrative interne e la pubblicazione di avvisi, per assicurare il funzionamento dell’Ufficio BEREC in conformità del presente regolamento. 8.   Il direttore, previo accordo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro o degli Stati membri interessati, decide in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell’Ufficio BEREC, di inviare uno o più membri del personale in uno o più Stati membri. La decisione precisa l’ambito delle attività da espletarsi in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell’Ufficio BEREC. Prima di adottare una tale decisione, si definisce nel documento di programmazione pluriennale di cui all’, paragrafo 4, il suo impatto in termini di risorse di bilancio e personale.
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