Art. 35

Cooperazione con gli organismi dell’Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali

In vigore dal 11 dic 2018
Cooperazione con gli organismi dell’Unione, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali 1.   Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento e dello svolgimento dei loro compiti, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, il BEREC e l’Ufficio BEREC possono collaborare con gli organi, gli organismi e i gruppi consultivi competenti dell’Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. A tal fine, il BEREC e l’Ufficio BEREC possono, previa approvazione da parte della Commissione, stabilire accordi di lavoro. Tali accordi non creano obblighi di natura giuridica. 2.   Il comitato dei regolatori, i gruppi di lavoro e il consiglio di amministrazione sono aperti alla partecipazione delle autorità di regolamentazione di paesi terzi con responsabilità primaria in materia di comunicazioni elettroniche, laddove tali paesi terzi abbiano concluso con l’Unione accordi in tal senso. Nell’ambito delle pertinenti disposizioni di tali accordi, sono elaborati accordi di lavoro che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione, senza diritto di voto, delle autorità di regolamentazione dei paesi terzi interessati ai lavori del BEREC e dell’Ufficio BEREC, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative intraprese dal BEREC, sui contributi finanziari e sul personale dell’Ufficio BEREC. In materia di personale, tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari. 3.   Nell’ambito del programma di lavoro annuale di cui all’, il comitato dei regolatori adotta la strategia del BEREC per le relazioni con organi, organismi e gruppi consultivi competenti dell’Unione, con le autorità competenti dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze del BEREC. La Commissione, il BEREC e l’Ufficio BEREC concludono un accordo di lavoro appropriato allo scopo di garantire che il BEREC e l’Ufficio BEREC operino nell’ambito del proprio mandato e del quadro istituzionale vigente.
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