Art. 21
Programma di lavoro annuale del BEREC
In vigore dal 11 dic 2018
Programma di lavoro annuale del BEREC
1. Il comitato dei regolatori adotta il progetto di programma di lavoro annuale entro il 31 gennaio dell’anno precedente quello a cui si riferisce il programma di lavoro annuale. Dopo aver consultato il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulle loro priorità nonché le altre parti interessate in conformità dell’, paragrafo 5, il comitato dei regolatori adotta il programma di lavoro annuale definitivo entro il 31 dicembre di tale anno.
2. Il comitato dei regolatori trasmette il programma di lavoro annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione subito dopo la sua adozione.
Storico versioni
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