Art. 33
Esperti nazionali distaccati e altro personale
In vigore dal 11 dic 2018
Esperti nazionali distaccati e altro personale
1. L’Ufficio BEREC può avvalersi di esperti nazionali distaccati o di altro personale non alle sue dipendenze. Lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti non si applicano a tale personale.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Ufficio BEREC.
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