Art. 32
Nomina del direttore
In vigore dal 11 dic 2018
Nomina del direttore
1. Il direttore è assunto come agente temporaneo dell’Ufficio BEREC ai sensi dell’, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore è nominato dal consiglio di amministrazione seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente, sulla base del merito e delle competenze manageriali, amministrative e di bilancio nonché delle competenze e dell’esperienza relativa a reti e servizi di comunicazioni elettroniche.
L’elenco dei candidati non è proposto solo dal presidente o da un vicepresidente. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce nel dettaglio le modalità applicabili alla procedura di preselezione del numero di candidati ammissibili nonché una procedura di voto.
3. Per la conclusione del contratto con il direttore, l’Ufficio BEREC è rappresentato dal presidente del consiglio di amministrazione.
4. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.
5. La durata del mandato del direttore è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo, il presidente del consiglio di amministrazione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore, nonché dei compiti e delle sfide dell’Ufficio BEREC. Tale valutazione è presentata al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. Il consiglio di amministrazione, tenendo conto della valutazione di cui al paragrafo 5, può prorogare il mandato del direttore una sola volta e per non più di cinque anni.
7. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore. Entro il mese precedente tale proroga, il direttore può essere invitato a rendere una dichiarazione dinanzi alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.
8. Il direttore il cui mandato sia stato prorogato non partecipa a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto dopo la fine del periodo cumulativo.
9. Nel caso in cui il suo mandato non sia prorogato, il direttore, su decisione del consiglio di amministrazione, rimane in carica oltre la scadenza del mandato iniziale fino alla nomina di un successore.
10. Il direttore può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione presa su proposta di un membro.
11. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall’incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri.
Storico versioni
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